{"id":219354,"date":"2020-04-27T23:37:07","date_gmt":"2020-04-27T23:37:07","guid":{"rendered":"https:\/\/slflawyers.com.au\/?p=219354"},"modified":"2021-08-23T17:24:14","modified_gmt":"2021-08-23T07:24:14","slug":"the-importance-of-satisfying-your-contractual-obligations-on-time","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/slflawyers.com.au\/it\/news\/the-importance-of-satisfying-your-contractual-obligations-on-time\/","title":{"rendered":"L'importanza di adempiere puntualmente ai propri obblighi contrattuali. Che cos'\u00e8 "il tempo \u00e8 essenziale"? e in che modo il Covid-19 influisce su questo requisito?"},"content":{"rendered":"
Diversamente dai nostri stati meridionali del New South Wales e Victoria, nel Queensland, i contratti sono soggetti alla clausola 'il tempo \u00e8 essenziale'. Ci\u00f2 significa che le parti di un contratto devono adempiere ai propri obblighi contrattuali rigorosamente entro le date e gli orari di scadenza.<\/p>\n
A seconda dei termini del contratto, se una parte non soddisfa i propri obblighi contrattuali entro o prima della data e dell'ora di scadenza, tale parte sar\u00e0 inadempiente e la parte non inadempiente pu\u00f2 affermare o risolvere il contratto. Ad esempio, un acquirente deve essere in grado di saldare entro l'ora stabilita alla data di regolamento, altrimenti il venditore pu\u00f2 rescindere o far valere il contratto.<\/p>\n
Confermando il contratto, la parte non inadempiente pu\u00f2 citare in giudizio la parte inadempiente per quanto segue:<\/p>\n
Con la risoluzione del contratto, la parte non inadempiente pu\u00f2 (se \u00e8 il venditore nel contratto):<\/p>\n
Nel caso in cui la parte non inadempiente sia l'acquirente e desideri risolvere il contratto, pu\u00f2:<\/p>\n
Se una parte non \u00e8 in grado di adempiere ai propri obblighi entro la data di scadenza per mancanza di tempo, pu\u00f2 essere richiesta una proroga del termine affinch\u00e9 la parte possa adempiere ai propri obblighi. Tuttavia, ci sono dei rischi quando si richiede una proroga del tempo in quanto l'altra parte potrebbe non accettare la richiesta di proroga e pu\u00f2 procedere ad affermare o risolvere il contratto.<\/p>\n
Ci sono alcune circostanze in cui la clausola "il tempo \u00e8 essenziale" \u00e8 sospesa in un contratto. Il contratto REIQ standard definisce le circostanze "Evento di ritardo" per includere, a titolo esemplificativo, disastri naturali, sommosse, conformit\u00e0 a qualsiasi direttiva o ordine legittimo da parte di un'agenzia governativa ("Evento ritardato"). Anche se un "Evento ritardato" non include esplicitamente una pandemia come COVID-19, si pu\u00f2 sostenere che le recenti restrizioni e limitazioni dei governi federale e statale costituiscano in realt\u00e0 un evento ritardato. In tal caso la parte impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni entro il \u201cTempo dell'Essenza\u201d pu\u00f2 sospendere temporaneamente il contratto previo accordo con la controparte. \u00c8 comune, infatti, a fini di chiarezza, che le parti al momento dell'esecuzione del contratto includano nel contratto una specifica condizione speciale che tenga conto delle circostanze attuali di COVID-19 e consenta a entrambe le parti di tutelare i propri interessi e l'eventualit\u00e0 della loro impossibilit\u00e0 di adempiere ai propri obblighi.<\/p>\n
Inoltre, una clausola di forza maggiore nelle Condizioni Speciali pu\u00f2 essere consigliabile nelle circostanze per consentire a ciascuna delle parti, se colpita da un evento imprevedibile, di essere dispensata dall'adempimento dei propri obblighi contrattuali o di disporre dei tempi per l'adempimento dell'obbligazione in questione esteso. La forza maggiore non \u00e8 una dottrina di common law, ma piuttosto prevista nei termini e nelle condizioni del contratto, nel senso che si attiver\u00e0 solo se il contratto stesso lo prevede espressamente.<\/p>\n
Al contrario, la frustrazione di un contratto \u00e8 una dottrina di common law che non richiede un diritto contrattuale di risoluzione per evento imprevedibile. Pertanto, se un contratto non comprende una clausola di forza maggiore, o se ce n'\u00e8 una che cerca solo di far fronte a ritardi o interruzioni temporanei, pu\u00f2 entrare in gioco la frustrazione. Questo potrebbe essere il caso anche durante questa pandemia di Coronavirus.<\/p>\n
La frustrazione di un contratto in questo caso dipenderebbe dall'impatto del COVID-19 sulle prestazioni nell'ambito di quel contratto specifico. Se l'impatto dei divieti dei governi federale e statale di combattere la pandemia rende impossibile a una parte di un contratto di onorare i propri obblighi contrattuali, allora quella parte potrebbe essere in grado di dimostrare che il contratto \u00e8 stato frustrato.<\/p>\n
Generalmente i tribunali australiani accetteranno il test proposto da Lord Radcliffe in Davis Contractors Ltd v Fareham Urban District Council [1956] AC 696 per determinare se si \u00e8 verificato un evento di frustrazione. Secondo Lord Radcliffe, la frustrazione sar\u00e0 soddisfatta se:<\/p>\n
Se le circostanze nel caso specifico soddisfano il criterio stabilito in questo precedente, allora una parte pu\u00f2 essere in grado di dedurre la frustrazione del contratto. Ci\u00f2 significa che il contratto \u00e8 risolto al momento dell'evento frustrante e di conseguenza entrambe le parti sono liberate dai loro obblighi contrattuali.<\/p>\n
La dottrina della frustrazione dovrebbe essere usata con cautela poich\u00e9 qualsiasi recupero monetario (come un deposito ai sensi del contratto) pu\u00f2 rivelarsi difficile. Di fatto, secondo il diritto comune, una parte che elegge un contratto da frustrare perde il diritto a recuperare le somme pagate in base al contratto in base al principio che "le perdite stanno dove cadono". Questo \u00e8 il caso, a meno che, in sede di revisione del contratto stesso, non si accerti che l'intenzione delle parti era quella di provvedere al recupero di tali somme in caso di frustrazione.<\/p>\n
Data l'attuale pandemia e gli effetti del COVID-19, gli Avvocati SLF possono assistervi con un'attenta revisione dei contratti, fornendo consulenza e preparando le clausole e le condizioni necessarie per far fronte agli effetti del COVID-19 in modo che, nel caso in cui la pandemia ostacoli la vostra capacit\u00e0 per soddisfare i tuoi obblighi contrattuali con \u201ctime of the essence\u201d, puoi evitare di affrontare spiacevoli sorprese e dure conseguenze economiche.<\/p>\n